Titolo secondo - Ordinamento professionale

1. Il sistema di classificazione del personale, improntato alla primaria esigenza delle amministrazioni in termini di perseguimento degli obiettivi di innovazione e di dinamica evolutiva dell'organizzazione del lavoro, è articolato in quattro Aree professionali che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'Area e del settore professionale di appartenenza, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio.

1. Al fine di valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, nelle Aree è individuato lo specifico settore professionale "Comunicazione e informazione".

2. In linea con quanto previsto al comma 1, i contenuti professionali del suddetto settore, con riferimento all'Area dei Funzionari e all'Area delle Elevate Professionalità e nel rispetto delle specifiche professionali indicate all'Allegato E, sono così articolati e definiti:

1. I collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del D.L. 21/04/1995, n. 150, convertito nella legge 21/06/1995, n. 236, svolgono attività di collaborazione alla didattica delle lingue straniere nell'ambito:

1. Al fine di consentire alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo l'Allegato F - Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione.

1. Dall'entrata in vigore del presente Titolo indicata all'art. 92 (Norme di prima applicazione) sono abrogati l'articolo 75, commi da 1 a 6 e comma 11, l'art. 76 commi 1, 2, 5 e 6, il Titolo IX e l'articolo 91 del CCNL 16/10/2008, l'art. 59 del CCNL 19/04/2018. Sono inoltre abrogate tutte le eventuali ulteriori norme relative all'ordinamento professionale contenute nei precedenti CCNL fatto salvo quelle espressamente richiamate nel presente CCNL.