Titolo sesto - Trattamento economico sezione università

1. La struttura della retribuzione del personale dell'Area EP si compone delle seguenti voci:

I. trattamento fondamentale:

  • a1) stipendio che si compone di:
    1. stipendio tabellare;
    2. differenziale stipendiale;
  • a2) retribuzione individuale di anzianità;
  • a3) equiparazione stipendiale prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 esclusivamente per la parte utile in quota A del trattamento pensionistico;

II. trattamento accessorio:

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 60 del CCNL 19/04/2018, sono stati incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A2, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono stati rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B2.

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 6 del CCNL 6/12/2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

1. L'indennità di Ateneo di cui all'art. 4 del CCNL 28/03/2006 come da ultimo rideterminata dall'art. 85 del CCNL 16/10/2008 è stata incrementa con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata Tabella D2.

1. L'indennità di Ateneo di cui all'art. 4 del CCNL 28/03/2006 come da ultimo rideterminata dall'art. 8 del CCNL 6/12/2022 è ulteriormente incrementa con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata tabella E2.1.

2. Al finanziamento dell'incremento di cui al presente articolo si provvede con il 50% delle risorse di cui art. 1, comma 297, lett. b) della legge n. 234 del 2021, come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 75/2023. Per il restante 50% resta fermo quanto previsto dall'art. 5 del citato D.L. n. 75/2023.

1. Le amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali, possono attribuire al personale dell'Area dei Collaboratori e dell'Area degli Operatori compiti che, pur rientrando nelle funzioni proprie dell'Area di appartenenza, comportano l'assunzione di specifiche responsabilità. In tale ipotesi, previa contrattazione collettiva integrativa di cui all'

1. Dall'anno di sottoscrizione del presente CCNL, il "Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D" assume la denominazione di "Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari" – che per brevità verrà indicato nel presente testo come "Fondo risorse decentrate Aree" - e continua ad essere costituito dall'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili di cui all'art. 63, comma 1, del CCNL 19/04/2018 nonché dalle seguenti ulteriori risorse stabili non già considerate nel predetto unico importo:

1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa tutte le risorse confluite nel fondo risorse decentrate Aree, al netto delle risorse già destinate agli incarichi di cui all'art. 87 (Posizioni organizzative e professionali) ed alla indennità di cui al comma 5.

2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi: